Gentile Redazione,
in riferimento all’articolo in risposta al commento di un lettore “Il buon senso, le biciclette e le regole fai da te
Guido P. Rubino di Guido P. Rubino 14 Settembre 2026”,
mi permetto di sottolineare che la risposta pubblicata non è stata formulata in modo esaustivo.
L’articolo 68 comma 3 del Codice della Strada cita quanto segue:
3. Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del comma 1 non si applicano ai velocipedi quando sono usati durante competizioni sportive.
Leggendo quanto descritto dal lettore, egli si riferisce alla violazione del codice nel momento in cui un velocipede da gara durante gli allenamenti non è provvisto di un campanello per le segnalazioni acustiche, e per ciò che attiene alle segnalazioni visive: anteriormente luci bianche o gialle, posteriormente luci rosse e catadiottri rossi; inoltre, sui pedali catadiottri gialli ed analoghi dispositivi sui lati, come disposto dal medesimo codice al comma 1.
Il lettore, inoltre, si riferisce a “permessi” per circolare da parte delle bici da competizione. In effetti questo punto non è esatto ma credo si riferisca alla possibilità citata nel comma 3 alle situazioni di gara.
Pertanto nel paragrafo: “L’idea che le bici da competizione non possano circolare su strada se non durante una gara, o con particolari permessi e supporti logistici, è un esempio abbastanza evidente di quanto la conoscenza delle norme possa essere deformata e piegata al proprio sentire personale. Una bicicletta da competizione, in quanto bicicletta, non diventa un mezzo vietato alla circolazione su strada perché è destinata anche alle gare.”, il concetto è esposto in modo vago e fuorviante e non in linea con quanto enunciato dal Codice della Strada.
Scrivere per polemica e critica “ad ogni costo” non è sinonimo di corretta informazione.
Cordialmente
Alberto Defilippi
Gentile Lettore,
la sua osservazione sull’articolo 68, comma 3, è pertinente e ci consente di precisare un punto che nella nostra risposta precedente non era stato esplicitato.
La disposizione che lei richiama esiste effettivamente: le prescrizioni relative al campanello e ai dispositivi di segnalazione visiva non si applicano ai velocipedi quando sono utilizzati durante competizioni sportive. Questo significa, correttamente, che una bicicletta da competizione utilizzata durante un normale allenamento su strada non beneficia automaticamente di questa esenzione e deve quindi rispettare le disposizioni previste per i velocipedi.
Il fatto che una bicicletta da competizione debba rispettare determinate prescrizioni quando viene utilizzata in allenamento non significa, però, che quella bicicletta non possa circolare sulla strada senza un permesso o senza un supporto logistico.
Una bicicletta da corsa è, sotto il profilo del Codice della strada, un velocipede. La sua destinazione all’attività agonistica non la trasforma in un veicolo che può circolare sulla strada soltanto in occasione di una gara autorizzata. Le autorizzazioni riguardano l’organizzazione delle competizioni e le eventuali modifiche alla circolazione necessarie per il loro svolgimento, non l’utilizzo ordinario della bicicletta da gara durante l’allenamento.
La distinzione, quindi, è tra il mezzo e l’evento sportivo. Ed è proprio questa distinzione che avremmo potuto rendere più esplicita nella risposta precedente.
Resta naturalmente fermo che anche chi si allena su una bicicletta da competizione è tenuto a rispettare le norme del Codice della strada applicabili alla circolazione ordinaria.
Per questo accogliamo volentieri la sua precisazione sull’articolo 68, ma non riteniamo che essa porti alla conclusione che le biciclette da competizione non possano circolare su strada senza particolari permessi.
Quanto all’accusa di scrivere per polemica, lasciamo volentieri al lettore questa valutazione. Il nostro obiettivo, anche quando prendiamo una posizione critica, è distinguere ciò che il Codice della strada stabilisce da ciò che invece viene attribuito al Codice senza che vi sia una disposizione che lo preveda.






























Commento l’articolo sopra citato credo che se la circolazione è vietata alle moto da corsa ,come le auto da corsa perché sprovviste di targa identificativa così deve essere per tutti gli utenti che usufruiscono della strada. Non deve essere una farsa per privilegiati e non o si va in strada oppure si resta a casa questo vale anche per me quando esco in bicicletta . Grazie dell’opportunità buona giornata e buon lavoro
Ma in caso di presenza della pista ciclabile sono obbligati oppure no a viaggiare su di essa?Grazie
Salve Lodovico, se è una ciclopedonale non è obbligatoria. Qui un approfondimento: https://cyclinside.it/piste-ciclabili-obbligatorie-ecco-quando-si-e-quando-no/
Comunque da quanto scrivete ed interpretate il codice, un velocipide deve rispettare il codice, all’esterno di una manifestazione sportiva, quindi deve avere tutte le dotazioni di sicurezza installate in modo solidale, non può procedere affiancato, non può sorpassare a destra, deve procedere ad una distanza di sicurezza dal mezzo che lo precede, non può impegnare un incrocio con il rosso, non può usare le strisce pedonali, ecc. Ecc, e quando causa intralcio per la circolazione, vedi farsi sorpassare da un autoarticolato, devi fare in modo di agevolare la manovra.
A me basta che rispettino il codice.
Saluti