20 gen 2021 – Nella querelle che si è innescata dopo le festività natalizie sul potere o meno andare in bicicletta al di fuori dal proprio comune nell’ambito dello svolgimento dell’attività sportiva è arrivata, finalmente una risposta che appare definitiva e, speriamo, non più discutibile.
Si può sconfinare dal proprio comune in un’uscita ciclistica? SÌ
Chi lo dice?
Abbiamo scritto, ma lo hanno fatto anche diversi lettori che ce lo hanno segnalato, direttamente al Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri che ci ha dato una risposta precisa che vi riportiamo come immagine così da citare anche correttamente il mittente:
Citiamo di seguito il testo se l’immagine apparisse troppo piccola su alcuni dispositivi. Abbiamo evidenziato in arancione la parte che ci interessa di più e che, di fatto, ci libera a uscire dal comune:
Gentilissimi,
le possibilità di spostarsi dal proprio Comune di residenza, domicilio o abitazione è disciplinata dai diversi DPCM, anche in considerazione della gravità della situazione epidemiologica. Si rimanda, per un quadro completo alle indicazioni fornite nella pagina di FAQ della Presidenza del Consiglio dei ministri e ricordando che in ogni caso, per tutti gli spostamenti nelle zone rosse ed arancioni (in questo caso solo per gli spostamenti al di fuori del proprio Comune) è necessario far ricorso all’uso del modulo di autocertificazione.
In via generale, per quanto di competenza, si specifica che:
– Nella “Zona Rossa” è consentito svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione e attività sportiva esclusivamente nel proprio Comune, in un’area idonea quanto più prossima alla propria abitazione, in forma individuale e all’aperto;
– Diversamente, nella “Zona Arancione”, ferma restando la possibilità per gli enti locali o per altri organismi competenti di adottare misure più restrittive in base alle valutazioni di propria competenza, si applicano le disposizioni di cui all’art. 2 del DPCM del 14 gennaio 2021; pertanto, dalle 5 alle 22, è possibile recarsi in un Comune limitrofo della medesima regione per fare attività sportive o motorie non disponibili nel proprio comune e comunque consentite dalla norma, e comunque da svolgere in forma individuale, nel rispetto del distanziamento e del divieto di assembramento.
E’ sempre possibile invece, nello svolgimento di una attività sportiva che comporti uno spostamento (come ad esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza. È sempre necessario il rispetto della distanza di sicurezza di almeno due metri dalle altre persone e del divieto di assembramento.
Si rappresenta tuttavia che la valutazione finale circa l’eventuale sussistenza di motivi di necessità, in ciascuna vicenda concreta, rispetto alle variegate situazioni che possono verificarsi, resta comunque rimessa all’Autorità competente indicata dall’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020 (che, per le violazioni delle prescrizioni dei DPCM, è di norma il Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata). Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall’agente operante può pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Per ogni altra ulteriore informazione si rimanda alla pagina di FAQ pubblicate sul sito del Dipartimento per lo sport.
Cordiali saluti
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per lo sport
Via della Ferratella in Laterano 51
00184 ROMA
Tel + 39 06 67792595
www.sport.governo.it
Questo è quanto ricevuto in data 20 gennaio 2020 e fino a disposizioni contrare che speriamo non arrivino mai perché non avrebbero neanche senso nella pratica individuale del ciclismo.
Le FAQ sono state aggiornate nella serata del 20 gennaio.
Guido P. Rubino
Buongiorno,
ma cosa si intende per : “……attività sportiva che comporti uno spostamento (come ad esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza”?
Partendo dalla mia abitazione posso transitare con la bici sulle strade di altri 3 o 10 comuni per poi tornare alla mia residenza?
Tenendo conto della ratio del provvedimento e della risposta che abbiamo avuto, si direbbe che si possa sconfinare in maniera misurata, non adare a zonzo nella regione (pur tornando sempre alla base). Ma questa è un’interpretazione comunque. Quindi la sollecitazione è sempre al buon senso.
– Guido
riassunto : Non puoi uscire dal comune, pero’ nelle FAQ ti diciamo che puoi. O meglio, te lo dicevamo, poi l’abbiamo cancellato, ma noi come dipartimento dello sport continuiamo a dirti che c’è scritto anche se tu non lo vedi . Pero’ la valutazione finale spetta comunque a chi ti ferma, ma tu al limite poi fai ricorso . Viviamo in un paese bellissimo.
Salve Matteo, nelle nuove FAQ quelle, sostanzialmente, pubblicate da oggi, è stato reintrodotto il permesso.
Buongiorno
io, appena letto il Vostro articolo, ho scritto oggi al dipartimento dello sport e mi hanno risposto che non si può sconfinare .
riporto la risposta:
“Nella “Zona Rossa” è consentito svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione e attività sportiva esclusivamente nel proprio Comune, in un’area idonea quanto più prossima alla propria abitazione, in forma individuale e all’aperto”;
Boh… c’è un po’ di confusione
Parecchia. Anche perché nelle FAQ della zona rossa, appena aggiornate nella serata di ieri c’è scritto “È tuttavia possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza.[…]
– Guido
http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone
Io non la trovo la faq
Alla voce “Spostamenti”, seconda metà, è quella che inizia con “È possibile recarsi in un altro Comune […]”
Che faccio? gli scrivo di nuovo e gli segnalo l’inconguenza?
mi hanno risposto incollando la medesima risposta che hanno inviato a Voi.
a questo punto l’interpretazione potrebbe essere:
attività sportiva generica (boh! in un’area attrezzata dal Comune infatti nella prima risposta c’è scritto: “attività sportiva esclusivamente nel proprio Comune, in un’area idonea quanto più prossima alla propria abitazione, in forma individuale e all’aperto”;) deve essere svolta all’interno del Comune.
attività sportiva ciclismo/running è ammesso lo sconfinamento funzionale all’attività
Le nuove Faq non hanno cambiato niente rispetto alle precedenti! Basta con questo continuo tira e molla! ‘E ovvio che in bici sia impossibile rimanere in un unico comune! Una volta tanto…. questo continuo rimasticare dei giornali ‘e insopportabile. Cosa saggia semmai scaricare le faq sul cell e portarselo in allenamento! Saluti e buone pedalate. Alberto R
Caro Alberto, la dicitura era stata rimossa. Da qui il nostro informare prontamente i lettori per evitare che si potessero trovare in situazioni incresciose con le forze dell’ordine.
Per fortuna è stata rimessa la frase che ci solleva almeno da questo problema.