8 ott 2020 – Bonus mobilità, quello che, per intenderci, abbiamo sempre chiamato “bonus bici” in questi mesi di attesa che si è allungata e tesa come un elastico. Si temeva anche si potesse spezzare, ma attenzione, certo, a non darselo addosso.
Una preoccupazione che traspare dai negozianti e anche dall’ANCMA, l’associazione di categoria che sta dando le ultime indicazioni ai propri iscritti, ai negozianti e anche agli utenti finali.
Più che indicazioni sono vere e proprie raccomandazioni: se non si fa così si rischia di perdere la possibilità di avere il bonus. Per cui attenzione.
“L’iter per la richiesta del bonus, spiegano da ANCMA si divide in due fasi ben precise per i cittadini: la prima che riguarda appunto il rimborso delle spese sostenute dal 4 maggio al 3 novembre 2020 (60% fino a un massimo di 500 euro), mentre la seconda è rivolta a coloro che ancora non hanno effettuato acquisti e prevede un vero e proprio buono di spesa digitale che i beneficiari potranno generare direttamente sull’applicazione web del Ministero dell’Ambiente”.
E fino a qui è tutto corrispondente a quel che avevamo già capito e spiegato in questi mesi. Ci siamo?
“Tuttavia l’attenzione di ANCMA è rivolta soprattutto alla prima fase – continua l’ultimo comunicato – “in quanto farà fede la data di inserimento della richiesta e non quella del documento di acquisto: è quindi necessario prepararsi e approcciare la procedura con rigore e tempestività.
Da qui il vademecum dell’associazione con tre suggerimenti essenziali: ricordarsi di attivare prima del 3 novembre prossimo un’identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) se non già in possesso; scannerizzare il documento di acquisto intestato a proprio nome (fattura o scontrino parlante) e farne uno documento in formato pdf; avere pronta evidenza delle proprie coordinate bancarie per ricevere il rimborso.
Seconda fase
Per coloro che richiederanno invece il buono di spesa digitale da utilizzare dopo il 3 novembre sarà ugualmente necessaria l’identità SPID, mentre è importante sottolineare che la durata dello stesso è di 30 giorni (per spese effettuate entro 31 dicembre 2020).
Per chi
ANCMA ricorda infine che possono usufruire del buono mobilità per l’anno 2020 i cittadini maggiorenni che hanno la residenza (e non il domicilio) nei capoluoghi di Regione (anche sotto i 50.000 abitanti), nei capoluoghi di Provincia (anche sotto i 50.000 abitanti), nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e nei comuni delle Città metropolitane (anche al di sotto dei 50.000 abitanti).
Il riepilogo di Ancma
- Ufficialmente il fondo è di 190ML ma fonti ufficiose dicono che si può arrivare anche a 210ML.
- Il 3 Novembre termina la prima fase, quella dove il cittadino che acquista la bicicletta chiede il rimborso direttamente al ministero dell’ambiente.
- Il cittadino dovrà accedere al portale del ministro dell’ambiente e accreditarsi con la procedura SPID, dichiarare la propria residenza, allegare copia della fattura e/o scontrino fiscale parlante e indicare il numero di conto corrente.
- Le false dichiarazioni incorrono in sanzioni civili e PENALI.
- Mentre il cittadino avente diritto si registra sul portale, viene aggiornato un contatore che indica l’impegno del denaro stanziato. Il ministero assicura che il rimborso avverrà dopo 30 giorni.
- A differenza di quanto precedentemente detto, ci sarà un click day, quindi non si andrà seguendo la data della fattura ma chi riesce prima a registrarsi riuscirà a prendere prima il rimborso a prescindere dalla data d’acquisto.
- Il Negoziante dal 19 ottobre dovrà registrarsi sul portale del ministero dell’ambiente accedendo con le credenziali che si utilizzano con l’agenzia delle entrate; se non vi registrate il cliente ultimo non potrà richiedere il rimborso.
- Dopo il 3 Novembre inizierà la fase 2, ovvero il cittadino potrà scaricare un apposito voucher da presentare al negoziante.
- Il negoziante non può rifiutarsi di accettare il voucher, a meno che non “trova una scusa commerciale” ovvero quella di non avere più bici in casa o di essere già venduta col rischio di perdere la vendita.
- Il voucher ha una validità di 30 giorni.
- Il buono impegna parte delle somme stanziate.
- Il negoziante prima di consegnare la bici dovrà accedere al portale per invalidare il voucher, altrimenti questo non ha nessun valore.
- Al negoziante viene garantito il rimborso entro 30 giorni.
In conclusione, la fase 1 e la fase 2 saranno sovrapposte nel senso che il 4 Novembre al portale potrà accedere sia il cittadino che ha già comprato la bicicletta e deve richiedere il rimborso sia chi dovrà scaricare il voucher. In questo modo, il contatore della somma stanziata verrà decurtato in base ad entrambe le richieste. Insomma: meglio stare pronti ché il rischio di rimanere fuori.
Negozianti preoccupati
“Al negoziante viene garantito il rimborso in 30 giorni”. Ecco, questa affermazione mette in ansia i negozianti che, di fatto, devono anticipare i soldi degli acquisti fatti col voucher (che se usato al meglio, copre con ogni probabilità una cifra maggiore del margine del negoziante). Trenta giorni sono sostenibili? probabilmente sì, ma non un giorno di più e speriamo bene. Viste le promesse e i rinvii capiamo le preoccupazioni dei rivenditori. Ci dovesse vendere tante biciclette con il voucher potrebbe trovarsi nella situazione di avere il negozio vuoto e i soldi in arrivo…
Bonus mobilità. Quattro chiarimenti per i negozianti (soprattutto)
Redazione Cyclinside
“Non ci sarà alcun click day, questo è certo, farà fede la data di acquisto”.
Così garantivano e promettevano i nostri politicastri… e puntualmente hanno fatto esattamente il contrario di quanto detto!!!!
E così via ai soliti intasamenti e blocchi del sito con perdite di tempo inenarrabili, scambi di accuse di incapacità nell’affrontare la situazione ecc.
I SOLITI RIDICOLI!!!